Le tipologie contrattuali

Le tipologie contrattuali

contratto-1-300x200Giusto per aver un’idea sui contratti di lavoro,  e per non farsi cogliere impreparati, di seguito puoi trovare una breve descrizione su alcune tipologie di contratto: contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato e contratto a progetto:

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato, come dice la stessa parola, è un contratto a termine che prevede e stabilisce una scadenza che porterà alla conclusione del rapporto di lavoro. Trattasi di lavoro subordinato, la cui durata deve essere inferiore a 3 anni, può essere prorogato una sola volta , l’importante che non superi i 36 mesi,  deve avere una forma scritta nella quale devono essere specificate la ragioni per cui si assume a tempo determinato. Tale tipologia di contratto può concludersi prima della scadenza quando c’è un accordo tra le parti e/o quando c’è giusta causa, cioè un evento che rende impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Proporzionato alla sua durata, si hanno gli stessi diritti e doveri dei lavoratori a tempo indeterminato. L’unico svantaggio è relativo alla durata e la possibilità di non essere riconfermati.

Contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato coinvolge due soggetto: un datore di lavoro e il dipendente. Il primo è colui a cui spetta elargire la retribuzione e al secondo spetta di prestare il proprio lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. Questa tipologia di contratto non ha scadenze fino al raggiungimento dell’età pensionabile, prevede un periodo iniziale di prova ( max 6 mesi) retribuito e può essere interrotto da entrambe le parti, licenziamento e/o dimissioni. Il licenziamento può avvenire solo per valide ragioni: per giusta causa (se episodi compiuti dal lavoratore non permettono lo svolgersi della normale attività, e in questo caso non occorre alcun tipo di preavviso); per motivi soggettivi (in questo caso occorre un preavviso, ma il lavoratore può essere licenziato immediatamente retribuendo il periodo di preavviso); per motivi oggettivi (non imputabili direttamente al lavoratore ma che lo coinvolgono, come la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un’attività, il calo di fatturato e in questo caso, il lavoratore può accertare se le cause sono effettivamente presenti ed occorre un periodo di preavviso).

Ovviamente anche se è il dipendente a voler dare le dimissioni dare il preavviso che solitamente viene indicato sul contratto. Al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta la liquidazione (TFR: Trattamento di Fine Rapporto), il pagamento di ferie e permessi non goduti, nonché la percentuale relativa alla tredicesima maturata. Il vantaggio di questa tipologia di contratto è sicuramente la non scadenza, ma lo svantaggio può essere relativo ad una mancata prospettiva di carriera e di crescita professionale.

Il contratto a progetto

Questa tipologia di contratto permette al lavoratore di gestire in piena autonomia il lavoro conferitogli, organizzando autonomamente il tempo, il luogo e le modalità di esecuzione. In ogni caso, però l’attività lavorativa deve essere legata all’organizzazione dell’azienda con la quale si è firmato il contratto. Ovviamente, essendo un contratto a progetto ha una scadenza entro la quale il progetto stesso deve essere portato a termine. Deve avere una forma scritta dove oltre alla descrizione del progetto e la durata deve indicare anche il compenso ( se elargito mensilmente o a fine contratto) ed eventuali rimborsi spese. Per quanto concerne i contributi, il lavoratore deve iscriversi alla gestione separata presso l’INPS. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non rispetti le caratteristiche elencate precedentemente, e questo fin dalla data della sua costituzione. Questo tutela il lavoratore dallo svolgere mansioni non attinenti al profilo per il quale ci si è proposti. Inoltre, in occasione di eventuali verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro si evince che il contratto a progetto non ha ragion d’essere, il rapporto stesso è considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sua data di costituzione.

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